I requisiti per accedere all’agevolazione per le imprese energivore
Per le dichiarazioni post riforma, valgono le condizioni (più favorevoli) dettate dal decreto del 21 dicembre 2017; con la riduzione della soglia minima di consumi energetici (fissata a 1.000.000 kWh/anno dalla delibera ARERA 644/2018/R/eel.
Molte imprese prima escluse già hanno beneficiato dell’agevolazione; allargare la finestra di tempo per la presentazione delle domande significa quindi estendere questa possibilità ulteriormente, coinvolgendo tante altre realtà industriali.
Per quelle ante riforma invece, fino a 21 dicembre 2017, valgono quelle vigenti fino a prima del nuovo decreto del Mise, ossia:
- le imprese devono aver utilizzato per le proprie attività almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica o almeno 2,4 gigawattora di energia diversa da quella elettrica
- il risultato del rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata per la propria attività e il valore del fatturato non deve essere inferiore
- NUOVA DEFINIZIONE DI “IMPRESA A FORTE CONSUMO DI ENERGIA”
- Premesso che la precedente disciplina di cui al DM 5 aprile 2013, attuativa delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia ai sensi del decreto legge n. 83/2012, esplica effetti per le agevolazioni fino all’annualità di competenza 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 accedono alle agevolazioni di cui al nuovo decreto MISE 21 dicembre 2017 le imprese che rientrano in uno dei seguenti casi:
- a) hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
- b) hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL (di seguito “intensita elettrica sul VAL = iVAL”) non inferiore al 20%;
- c) hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.